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Venerdì, 04 Ottobre 2024

CRONACA NEWS

Illegittimo il vincolo sulla particella ''Ariston Srl'': sentenza del Consiglio di Stato

Posted On Giovedì, 04 Gennaio 2024 12:03 Scritto da

«Illegittimo il vincolo di interesse culturale imposto con decreto n. 303 del 10 novembre 2021 del Segretariato regionale della Calabria, nella parte in cui includeva anche la particella di proprietà della società Ariston Srl». Lo rende noto il legale della società crotonese Saverio Sticchi Damiani.

 

«Con Decreto del 10 novembre 2021, n. 303 - ricorda l'avvocato -, il Segretariatoregionale per la Calabria ha imposto, tra gli altri alla particella di proprietà della Società Ariston S.r.l., il vincolo di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004».
«Con sentenza del Consiglio di Stato n. 9 del 2 gennaio 2024 - informa la nota - il suddetto decreto è stato definitivamente annullato a seguito dell’impugnazione effettuata dall’avvocato, Saverio Sticchi Damiani, per conto della società Ariston S.r.l. di Crotone».
La vicenda giudiziale risale al 2021 quando, a seguito di impugnazione del decreto di vincolo n. 303 del 10 novembre 2021, il Tar, con la sentenza n. 1990 del 2022, non aveva accolto il ricorso proposto da Ariston Srl.
La sentenza di primo grado era stata pertanto appellata innanzi al Consiglio di Stato che, in primo luogo, ha accolto l’istanza cautelare proposta e, in conclusione del giudizio di merito, ha disposto l’integrale accoglimento del ricorso proposto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, ha annullato il decreto del Segretariato regionale per la Calabria del ministero della Cultura nella parte in cui includeva, tra le aree vincolate, l’immobile di proprietà della ricorrente-appellante.
«Specificatamente - spiega Saverio Sticchi Damiani - il Consiglio di Stato adito, ha ritenuto di non condividere la decisione del giudice di prime cure e le motivazioni a sostegno riconoscendo, in primo luogo, che nel caso di specie il vincolo non è stato sorretto da alcuna valutazione complessiva da parte dell’Amministrazione procedente tanto che “la rilevanza archeologica del sito, complessivamente considerato, scaturisce da una valutazione essenzialmente congetturale che, peraltro, le relazioni tecniche di parte ricorrente smentiscono punto per punto”. Per le medesime ragioni, quindi, ha affermato sempre il Consiglio di Stato, l’Amministrazione è incorsa altresì in un evidente “difetto di partecipazione al procedimento” non avendo, la stessa, considerato “gli argomenti tecnici elencati nelle relazioni di parte per confutarli o, più semplicemente, per confrontarli analiticamente con i dati tecnici acquisiti nel corso del procedimento istruttorio al fine di raggiugere una soluzione epistemologicamente attendibile”», riferisce ancora il legale.
«Il giudice d’appello - aggiunge Saverio Sticchi Damiani - ha altresì riconosciuto come la relazione tecnica che l’amministrazione ha adottato a sostegno e fondamento del decreto di vincolo, abbia in realtà disatteso i criteri metodologici che lo stesso Ministero s’è dato nel disciplinare la documentazione catalografica necessaria per giustificare l’adozione del vincolo, tanto che “In definitiva, alla relazione tecnica denominata 'Ricerche archeologiche nel centro urbano di Crotone – area ex Ariston' è stata attribuita un’impropria efficacia performativa di tutela archeologica, non essendo, allo stato, idonea a motivare il decreto d’imposizione del vincolo esteso alle aree di proprietà delle ricorrenti”», chiarisce Saverio Sticchi Damiani.
Da ultimo il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Calabria, ha affermato «l’erroneità del modus operandi dell’amministrazione per non avere “espressamente valutato la dimensione ed eterogeneità del comprensorio in questione che costituisce antecedente logico giuridico per l’estensione del vincolo archeologico alle aree in esso ricomprese” in espressa violazione anche del “principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa in una materia che, incidendo sulla proprietà privata, richiede, ai sensi della normativa sovranazionale, il costante bilanciamento degli opposti interessi allo scopo di non pregiudicare irreparabilmente il diritto dominicale oltre il limite, figurativamente rappresentato, dall’interesse pubblico avuto di mira”».
L'avvocato inoltre puntualizza che «sulla base di tali articolate motivazioni, il giudice d’appello ha quindi accolto il ricorso in appello proposto dalla Società e per l’effetto, ha disposto l’annullamento del decreto di vincolo con riferimento alla particella di proprietà dell’appellante».
«Con l’ottenuto annullamento del vincolo - chiarisce Saverio Sticchi Damiani - imposto sulla proprietà della Società Ariston Srl quindi sarà possibile, per quest’ultima, portare a termine il progetto di riqualificazione dell’area rispetto alla quale era già stata presentata apposita richiesta di permesso di costruire volta alla realizzazione di un edificio commerciale/residenziale», conclude il legale.