L'arte bianca
L'arte bianca
L'arte bianca
L'arte bianca

ROMA La quarta sezione bis del Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da sei aziende crotonesi che non si erano visti riconoscere lo stato d'emergenza per i danni subiti a seguito degli aventi alluvionali registrati nel novembre 2018 tra Crotone e Catanzaro.

Natale al Centro Comune di Crotone
Natale al Centro Comune di Crotone

Si tratta delle aziende Metalcarpenteria Srl, Graziani Francesco Srl, Elettrica Sud Srl, Gardenland di Londino Rosario, Car.Met Carpenterie Metalliche Srl e Iron Immobiliare Srl, rappresentate e difese dall'avvocato Eugenia Dell'Elce del foro di Roma.
Sostenute dal Comune di Crotone nel ricorso, le sei aziende, per il tramite del loro legale, avevano chiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota del 28 febbraio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la Protezione civile con la quale, in riscontro alla richiesta della Regione Calabria (che chiedeva di dichiarare lo stato di emergenza per gli eventi metereologici straordinari del 25 novembre 2018) non si sono ritenuti sussistenti i relativi presupposti per concedere il ristoro per i danni subiti.
«Nel periodo tra il 20 e il 25 novembre 2018 - si legge nel provvedimento - alcuni comuni della fascia ionica costiera delle province di Catanzaro e Crotone, tra cui il comune di Crotone, sono stati interessati da eventi meteorologici di portata straordinaria che hanno provocato ingenti danni al territorio ed al tessuto economico-imprenditoriale della zona, quantificabili, all’incirca, in 15 milioni di euro».
Con ordinanza del 12 settembre 2019, il Collegio del tribunale amministrativo, in diversa composizione, aveva già rigettato la domanda cautelare delle aziende, ritenendo che «la motivazione del provvedimento impugnato (quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, ndr) non appare “prima facie” (prima impressione, ndr) incompleta o incoerente, né risulta dimostrata l’inefficacia dei sopralluoghi come predisposti».
Più avanti il Collegio del Tar ritiene dunque che «l’amministrazione non abbia travalicato i limiti dell’arbitrarietà e dell’irragionevolezza, né che sussistano carenze istruttorie e motivazionali tali da inficiare la validità del provvedimento».