Akrea, Tribunale di Crotone dice "no" al ricorso dell'ex presidente Giglio
Il manager aveva presentato istanza per vedersi riconoscere la retribuzione di 215mila euro per l'attività di direttore generale. Per il giudice: «Previsto dallo statuto»

CROTONE Il Tribunale di Crotone ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente di Akrea, Gianluca giglio, che voleva vedersi riconoscere, oltre al ruolo di amministratore delegato, anche il rapporto subordinato con società in house e Comune pitagorico con l'inquadramento di direttore generale per il periodo maggio 2020 – luglio 2022.
L'ex manager, infatti, con istanza depositata il 15 maggio del 2023 per mano dei suoi difensori Alfredo ed Enrico Frezza e Salvatore Pellegrino, aveva chiesto la condanna e il pagamento per società ed Ente di 215mila euro (oltre oneri fiscali e previdenziali), o altra somma ritenuta equa dal giudice e, in subordine, ha chiesto di riconoscere di fatto la copertura del ruolo di direttore generale e la corresponsione della retribuzione proporzionata all'attività prestata, «nonché il risarcimento del danno per perdita di chance (a livello professionale, ndr)», quantificati in 80mila euro.
Comune di Crotone e Akrea hanno resitito in giudizio attraverso i rispettivi legali: Vittoria Sitra, per piazza della Resistenza, e Salvatore Iannotta, per la società in house.
Nella sentenza pronunciata dal giudice Caterina Neri si legge: «In definitiva, considerando che il ricorrente ricopriva l'incarico di presidente e amministratore delegato cui competeva per legge e secondo le previsioni statutarie, in assenza di nomina del direttore generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, le finzioni di rappresentanza istituzionale, coordinamento del consiglio, indirizzo strategico e di piena gestione operativa società, rientrando nelle attribuzioni conferitegli dallo Statuto, non bastano a dimostrare la subordinazione dello stesso all'organo amministrativo inteso nel suo complesso, tantomeno in assenza di allegazione e prova del controllo che questo avrebbe esercitato sull'attività svolta, ovvero della soggezione al suo potere direttivo e disciplinare». «Per le predette ragioni - aggiunge il giudice -, non si ravvisano i presupposti per riconoscere un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed Akrea Spa. Invero, le attività svolte dal ricorrente, infatti, appaiono strettamente connesse al suo ruolo di presidente e amministratore delegato, senza una netta distinzione rispetto alle mansioni di direttore generale».