«Commissario non ha potere di ordinanza»: Occhiuto precisa e diffida
Il presidente della Regione ha contestualemente invitato Eni Rewind, Salvaguardia ambientale e Sovreco a non ottemperare a quando ordinato dal generale Errigo perché «illegittimo»

CATANZARO «L’ordinanza in parola evidenzia la propria palese illegittimità, poiché emessa in carenza di potere ed in violazione dei provvedimenti vigenti». È quanto si legge nella diffida firmata quest'oggi dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che intima il «ritiro in autotutela dell'Ordinanza numero 1 del 2025» emanata dal commissario straordinario del Sin "Crotone-Cassano-Cerchiara", Emilio Errigo.
Secondo quanto messo nero su bianco da Occhiuto, né dal provvedimento di nomina del generale Errigo, né dalla normativa vigente in esso richiamata, si rinviene «il preteso potere di ordinanza del commissario in ordine alla materiale effettuazione delle attività di bonifica, atteso che allo stesso sono conferiti poteri di impulso volti all’accelerazione, coordinamento e promozione degli interventi di bonifica e della riparazione del danno».
«Tale assunto - entra più nel merito Occhiuto - trova conferma nell’articolo 2 del Dpcm 14 settembre 2023 di nomina, che individua l’esatto perimetro di azione del commissario straordinario (comma 1) e le materie per le quali può esercitare i poteri sostitutivi, limitatamente ai profili di competenza (comma 2)».
Occhiuto quindi scrive chiaramente che «alla luce della normativa vigente, dunque, il commissario straordinario non ha alcun potere di ordinanza rispetto all’avvio del procedimento di riesame del Paur, analogamente alla totale assenza di potere del Mase, per cui è sub iudice l’impugnativa avverso il decreto direttoriale n. 27/2024».
Il presidente della Regione Calabria inoltre avverte nella diffida che «il Paur oggi vigente contempla la prescrizione dello smaltimento dei rifiuti fuori regione», per cui l’ordine impartito dal commissario a Eni Rewind e a Salvaguardia ambientale è «suscettibile di determinare una gestione di rifiuti non autorizzata e lo stesso Decreto direttoriale n. 27/2024 ribadisce che il vincolo del Paur è “…allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del Paur, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all’organo che ha adottato il provvedimento amministrativo”».
Occhiuto ricorda quindi che la gestione illecita dei rifiuti è riconducibile a: «Violazione del titolo autorizzativo di cui al provvedimento regionale n. 9539 del 2 agosto 2019 (Paur), ad oggi vigente, laddove si prescrive che prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento che in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria in sede di approvazione del Pob fase 2, deve trovarsi fuori regione; alla «Violazione del decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente n.7/2020 di approvazione del progetto operativo di bonifica Pob fase 2 e degli atti presupposti (conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019) nella parte in cui il parere positivo della Regione, del Comune e della Provincia è subordinato al conferimento dei rifiuti della bonifica fuori regione»; a ancora alla «Violazione della nota del Mase prot. 172897 del 24.09.2024 ove “si diffida Eni Rewind ad avviare le attività di bonifica nel rispetto del vincolo regionale, mettendo in opera tutte le attività necessarie a gestire il deposito temporaneo dei rifiuti anche, ove assolutamente necessario (nell’impossibilità di utilizzare la struttura del deposito preliminare esistente), mediante l’allestimento di una nuova area nel rispetto di tutti gli obblighi di legge”».
Il presidente della Regione richiama , a questo punto, anche l’ultima riunione della Conferenza di servizi decisoria del 28 gennaio scorso, svoltosi alla presenza, non solo delle parti interessate, ma anche dello stesso commissario straordinario, del direttore generale della Direzione “Economia circolare e bonifiche” del Mase, Luca Proietti. Occhiuto ricorda proprio che il dg ha rappresentato in quella sede come «alla luce dei fatti sopravvenuti (...) non vi sono le condizioni allo stato per conferire i rifiuti all’impianto Sovreco» e che ritenne, pertanto, che fosse «opportuno sospendere la parte del Decreto inerente alla gestione dei rifiuti pericolosi mediante deposito temporaneo…”».
Secondo quanto scritto nella stessa diffida, «la sospensione parziale del decreto direttoriale n. 27/2024 automaticamente determina la perdita di efficacia delle afferenti prescrizioni contenute nell’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto direttoriale, su cui si fonderebbe l’ordinanza in oggetto».
Nel provvedimento, inoltre, si precisa che «la Regione Calabria non ha inteso né intende avviare il procedimento di modifica della prescrizione del Paur, anzi ha già proposto ricorso avverso il provvedimento ministeriale e il relativo procedimento è tuttora pendente; e che «non si ravvisano gli estremi per l’ordine impartito dal commissario straordinario, né tantomeno per il paventato intervento sostitutivo».
Nel sottolineare che è «acclarato» il fatto che «lo smaltimento dei rifiuti della bonifica nella discarica di Crotone ad oggi continua a ritenersi illecito», il presidente della Regione Occhiuto diffida «il commissario straordinario all’immediato ritiro in autotutela dell’ordinanza n. 1/2025, con avvertenza che in mancanza la stessa sarà impugnata dinanzi alla competente Magistratura»; «la società Eni Rewind ad avviare le attività di bonifica nel rispetto del vincolo di destinazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale»; «la società Salvaguardia ambientale a negoziare con Eni per il conferimento dei rifiuti della bonifica del Sin di Crotone nella discarica di Sovreco»; e «la società Sovreco a negoziare direttamente con Eni per il conferimento dei rifiuti della bonifica del Sin di Crotone nonché ad accettare nella discarica ubicata in Crotone località Columbra rifiuti provenienti dal Sin di Crotone».
In conclusione, Occhiuto preavverte a Eni Rewind, Sovreco Spa e Salvaguardia ambientale Spa che «l’eventuale avvio delle attività in violazione delle prescrizioni del Paur obbligherà gli uffici competenti a richiedere l’intervento delle Autorità preposte alla repressione delle condotte penalmente rilevanti».