Akrea rivendica l'autonomia in cinque punti: scontro a distanza Padula-Voce
Le controdeduzioni prodotte dal cda della società in-house in merito ai rilievi mossi dal Comitato di controllo analogo in un verbale dello scorso 20 novembre
CROTONE Il lavoro non previsto per l'Anno che verrà; le ingerenze sull'indicazione di due legali; l'affidamento di incarichi a esperti e il reclutamento del personale extra; e i pareri sulle soccombenze. Sono questi i cinque i punti su cui il Cda di Akrea “rimprovera” pesanti ingerenze del Comitato di controllo analogo del Comune di Crotone rispetto alla conduzione della società in-house di cui unico socio è lo stesso Ente di piazza della Resistenza.
Le controdeduzioni fanno parte di una riservata che la società ha formulato sulla base del verbale redatto dal Controllo analogo lo scorso 20 di novembre.
Il presidente Alberto Padula e il resto del cda (Teresa Cortese e Gaetano Liperoti) richiamano le norme previste dal codice civile e la natura di Akrea di “soggetto di diritto privato” che rimanda a un rapporto tra società ed ente locale di assoluta autonomia per la prima.
Di tutt'altro parere sembra invece essere il Controllo analogo che, nel richiamare il rispetto del regolamento, secondo il Cda, non riconosce questo come un «atto secondario» che non può in nessun caso limitare l'applicabilità di una norma sancita da una fonte primaria come Legge e Decreti Legislativi, soprattutto in materia di appalti.
«Nonostante la volontà di massima collaborazione espressa da parte della società – scrive il Cda -, vi sia da parte del Comitato di controllo analogo una lettura delle varie situazioni sempre critica e negativa nei confronti di Akrea, ma soprattutto assolutamente non in linea con quanto previsto dalle norme applicabili ai vari casi».
Alla luce di questa considerazione il Cda di Akrea dice di non comprendere «in alcun modo tale condotta, se non in termini di una volontà tendente a paralizzare l'attività della società impedendone il regolare svolgimento e soprattutto volendo rappresentare un'inefficienza della stessa nonostante le vane spiegazioni e/o chiarimenti forniti puntualmente dalla società e il regolare e trasparente operato che la società compie ogni giorno nell'interesse della città di Crotone e dell'Amministrazione comunale».
Il management di Akrea spiega che «per estrema chiarezza e trasparenza», necessita far presente come le «comunicazioni della società vengano puntualmente inviate arche all'attenzione dell'amministrazione comunale (come indicato sulle stesse missive), non dovendo attendere, come comunicatoci, che tale adempimento, in mancanza di informazioni da parte della società, potrà essere fatto dal Comitato di controllo analogo (una lettura più attenta delle nostre missive, al riguardo, avrebbe certamente evitato tale inutile rilievo, che può sembrare quasi una inutile “minacci”)», addita il Cda.
La riservata di Akrea rivendica poi il fatto che «un regolamento è pur sempre un atto secondario, che non può in nessun caso limitare l'applicabilità di una norma sancita da una fonte primaria come Legai e Decreti Legislativi. come ad esempio il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in tema di appalti». «Tale criticità è stata fatta già presente nelle precedenti comunicazioni – ravvisa Akrea -, ma sembra che a nulla sia valso se non vengono prese in considerazione le relative Fonti normative nel cui rispetto opera Akrea. In proposito il Comitato, oltre a doversi adoperare per una modifica/rivisitazione dello stesso Regolamento, avrebbe potuto fare un cenno a tale criticità quantomeno perché sussistente una situazione oggettiva che non può non essere presa in considerazione, anziché evidenziare una circostanza ininfluente, al punto di poter configurare, da parte dello stesso Comitato interventi al limite della legittimità», ammonisce il Cda.
Quindi sotto la lente del Cda finisce, anche e soprattutto, il rapporto Akrea-Comune rispetto al quale «non si tiene in alcun modo conto delle norme previste dal codice civile». «La partecipazione pubblica del Comune in Akrea – ricorda la missiva - non fa modificare in alcun modo la sua natura di soggetto di diritto privato, essendo rapporto tra società ed ente locale di assoluta autonomia, non essendo consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società».
«La posizione del Comune all'interno della società è – rivendica il cda -, anche secondo l'orientamento della suprema Corte di Cassazione, unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla prevalenza del capitale da esso conferito e, soltanto in tale veste, l'ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società».
L'operato del Comitato, invece, scrive sempre il cda «appare di tutt'altro avviso contravvenendo a ogni tipo di norma, cercando di avvalersi di strumenti di personale interpretazione o al massimo richiamando il regolamento, impedendo in tal modo il normale operato ad una società e al suo Cda che da quando si è insediato sta operando nel massimo rispetto delle norme e in assoluta trasparenza amministrativa».
Il Comitato di controllo analogo, ravvisa la riservata, «è organo funzionale volto a garantire la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità delle società in house verso i cittadini»; mentre l'attività di controllo e direzione della società «spetta sempre al Cda e al suo presidente e non può in nessun caso essere ristretta e vincolata dalle scelte e dall'attività del controllo analogo, potendo essere limitata solo nel caso in cui vìoli i principi fondamentali della Pa, volti a garantire la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità delle società verso i cittadini» e che quindi risulta «essere pregiudizievole per le attività di Akrea, a causa di tali inopportune ingerenze che si manifestano nella gestione ordinaria della stessa».
La vicenda di “L'anno che verrà”
«Il Comune e i soggetti interessati dello stesso Ente – avverte il Cda - potrebbero subìre una causa a titolo di indebito arricchimento (ex art,2041 c.c.), visto che la mancata previsione di spesa era un compito esclusivo del dirigente comunale. Non rilevando – appunta il cda - il comportamento omissivo del dirigente comunale (che tra l'altro ha fatto parte in passato anche di codesto comitato) nella mancata previsione di spesa e/o eventualmente anche di comunicazioni ad Akrea che il lavoro non doveva essere effettuato, il comitato assume la posizione che risulterebbe legittimo richiedere un preventivo. far eseguire un lavoro e non riconoscerne il relativo corrispettivo perché manca l'impegno di spesa da parte del Comune». «Del resto, vista l'importanza e l'impegno dell'evento – sottolina il cda - non può in alcun modo considerarsi l'attività di Akrea uguale a quella che viene svolta nei giorni ordinari (montaggio palco, prove nei 3-4 giorni antecedenti, smontaggio palco. ecc). In merito appare quantomeno poco oggettiva e mancante di trasparenza l'analisi della vicenda anche nell'interesse del Comune, visto il maggior danno che potrebbe rappresentarsi». «L'analisi delle varie vicende da parte del Comitato – segnala il cda -, deva essere volta anche a rilevare comportamenti e situazioni critiche creati dallo stesso Comune proprio per un esame completo ed esaustivo. In tal senso, si segnala che con questa vicenda la società avrebbe due giudizi pendenti (l'altro riguarda il mancato riconoscimento di somme per la gestione della sosta regolamentata e la purizia degli arenili) nei confronti del proprio socio e unico proprietario, sempre in virtù del comportamento dei vari dirigenti comunali e di quanto indicato dallo stesso Comitato».
Incarichi agli avvocati Apa e De Nisco
Il cda, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 Giugno 2019, scrive che «affidare un incarico a un legale deve essere inquadrato principalmente sotto il profilo dell'aspetto fiduciario e della riservatezza, principi che impongono di escludere ogni possibilità di porre in essere procedure comparative».
«Le linee guida Anac (n.12/2018), inoltre – richiama sempre il cda -, impongono alle amministrazioni di accertare la congruità e l'equità del compenso e spiegano che il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione. Nello specifico – aggiunge il cda - appare evidente che un giusto compenso che consideri sia attività giudiziale che stragiudiziale sia oggettivamente rispettoso sia di quanto previsto dalla suddetta normativa che da quanto espresso nelle linee guida dell'Anac». In tal senso, «appare evidente – evidenzia il cda - che non può in alcun modo essere preso in considerazione il nchiamo al Regolamento da parte del Comitato ovvero il parere preventivo e vincolante dell'affidamento dell'incarico».
«Quanto all'incarico dell'avvocato Apa si rinvia – si legge nel documento - a quanto già allegato al punto F.1 della nostra prot. 7675/2024 del 24.11.2024», mentre quanto alla vicenda inerente lo studio “Blr” «la società ha fornito già ampia documentazione e chiarimenti in merito dovendo far presente ancora una volta che l'affidamento dell'incarico e il relativo svolgimento è stato formalizzato e gestito da altro Cda rispetto a quello attuale, al punto da chiederci come mai tale controllo preventivo non sia stato effettuato in precedenza nei confronti del Cda che ha dato tale incarico».
L'attuale Cda, a seguito del mancato pagamento per l'attività svolta, sempre da parte di altro Cda, scrive il consiglio d'amministrazione, si è ritrovata «con un decreto ingiuntivo esecutivo e minaccia di pignoramento ed è riuscita a transigere a 58.500,00 rispetto alla somma richiesta di 82.125,20 peraltro con pagamento dilazionato in cinque rate». «La società in sostanza – rivela Akrea - ha reso ampia documentazione in merito al punto da poter consentire al socio/proprietà di valutare eventuali azioni di responsabilità in merito piuttosto che continuare a richiedere ulteriori chiarimenti per un'attività che ha portato una riduzione evidente delle somme alle quali era tenuta la società».
Incarichi a esperti e ricorso a personale esterno
Akrea assicura che provvederà comunque «a informare il socio e di conseguenza questo Comitato dell'eventuale formalizzazione dello stesso incarico». Relativamente al piano occupazionale, il cda sottolinea che «lo stesso risulta regolarmente trasmesso a questo Comitato» e che Akrea «applica nei confronti del proprio personale dipendente e subordinato le disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro di diritto privato». «Akrea – spiega il cda -, essendo società a totale controllo pubblico, deve garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dall'ente socio, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali anche in sede di contrattazione di secondo livello in tal senso la stessa Akrea deve rispettare quanto previsto nel piano industriale e nel contratto sottoscritto e con efficacia dal 1 agosto 2024, ma deve necessariamente considerare le varie esigenze che si manifestano di volta in volta al fine di poter svolgere regolarmente i propri servizi senza che gli stessi possano subire rallentamenti e/o inconvenienti». La società deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzatone «prevedendo la possibilità di reperire personale e/o figure necessarie alle esigenze della società ove non esistenti presso la stessa» e in tale direzione va incastonato il ricorso a personale extra «dal mese di agosto 2024, esclusivamente per il periodo estivo al fine di poter consentire in concomitanza con l'arrivo di turisti e l'aumento della produzione di rifiuti il regolare svolgimento del servizio e consentire al personale di usufruire di ferie e/o permessi».
Indicazioni dei legali sulle previsioni di soccombenza
«Appare legittimo evidenziare – sottolinea nell'ultimo punto il cda - come ancora una volta il Comitato tenda solo a salvaguardare le proprie responsabilità anziché verificare l'effettivo servizio che la società svolge per e nell'interesse esclusivo della città di Crotone. Del resto, non ha alcun senso riferire – stigmatizza il cda -, in merito alle indicazioni dei vari legali circa le previsioni di soccombenza, che lo stesso non ha espresso il proprio parere preventivo, precisando tra l'altro solo le previsioni di soccombenza e non quelle di eventuale vittoria dei giudizi attivi. In tal modo – controbatte il cda - viene data l'idea che la causa se si perde è unicamente perché il Comitato non ha dato il suo parere preventivo al relativo affidamento. L'esito di un giudizio non può certamente dipendere da guanto dedotto dal Comitato. dovendo il relativo legale incaricato dimostrare unicamente di aver svolto diligentemente il proprio lavoro, trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato. In tal senso non si rrtiene che il parere del Comitato, pur non essendo obbligatorio per quanto già riferito, possa modificare l'esito di un giudizio se non forse nella volontà dello stesso di voler dare indicazione di legali di propria fiducia».
In chiusura della missiva la società ribadisce «la massima collaborazione nel rispetto delle parti, delle norme applicabili e della massima trasparenza possibile, non avendo ad oggi riscontrato tale identica indicazione da parte del Comitato, il quale oltre a dover valutare una necessaria rivisitazione dello stesso Regolamento, a nostro parere oramai obsoleto ma soprattutto non in linea con la normativa vigente, potrebbe invece consentire e promuovere delle riunioni al fine di verificare congiuntamente le varie situazioni e redigere relativo verbale in contraddittorio».