L'arte bianca
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«Si è conclusa pochi giorni fa, davanti al gip del Tribunale di Catanzaro, la vicenda penale che ha visto coinvolto il legale catanzarese, accusato dall'Aterp Calabria e dal suo ex commissario straordinario avv. Paolo Petrolo di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato su quotidiani locali ed attraverso la propria pagina Facebook dichiarazioni ritenute dai querelanti lesive dell'immagine dell'ente pubblico regionale e del suo commissario pro tempore». È quanto rende noto l'avvocato catanzarese Gian Paolo Stanizzi. Di seguito i fatti.

Natale al Centro Comune di Crotone
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A seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Catanzaro, Dott.ssa Stefania Caldarelli, il Tribunale di Catanzaro - Terza Sezione Penale Ufficio gip gup - ha disposto l’archiviazione del procedimento instauratosi a seguito della querela presentata nei confronti dell’avv. Gian Paolo Stanizzi dall’Aterp Calabria.
Il pm , in particolare, ha sottolineato che «le frasi ritenute dalla parte offesa diffamatorie costituiscono espressione del diritto di critica atteso che negli articoli pubblicati si esprime una valutazione soggettiva di un evento di pubblico interesse che giustifica la divulgazione della notizia. L'opinione è stata esposta in forma corretta e strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non in modalità tale da sfociare in una aggressione gratuita ed immotivata della altrui reputazione, ma in un giudizio critico negativo non finalizzato all' offesa gratuita».
Con ordinanza depositata in data 20 ottobre 2023, il gip, nella persona della Dott.ssa Gabriella Pede, accogliendo la richiesta dell' Ufficio di Procura, ha ritenuto sussistere nella vicenda in esame tutti gli elementi richiesti dalla Giurisprudenza di legittimità al fine dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica: continenza espressiva, intesa come uso di modalità espressive proporzionate e funzionali all’opinione dissenziente manifestata; rilevanza in termini di interesse pubblico del narrato; verosimiglianza
del fatto narrato.

Vicenda Paolo Petrolo - Gian Paolo Stanizzi.

Il pm Dott.ssa Anna Chiara Reale, a conclusione dell’attività investigativa, con provvedimento del 2 febbraio 2022, ha depositato richiesta di archiviazione dal momento che “le dichiarazioni oggetto di querela risultano in parte riferirsi a fatti veri e contestati nella sola opportunità; per il resto il richiamo è a vicende la cui veridicità è contestata dal querelante ma espresse dal querelato all’esito di un sufficiente lavoro di ricerca e documentazione opportunamente richiamata. Pare il caso di evidenziare, altresì, che il contegno delle espressioni usate, richiamato come rilevante dalla Cassazione specie in ambito civilistico, non risulta grave e/o gratuitamente aggressivo ma più che altro ispirato ad un intento di critica”.
Il gip Dott. Antonio Battaglia, con provvedimento del 27 maggio 2022, aderendo alla tesi sostenuta dall'Ufficio di Procura, disponeva l’archiviazione del procedimento. Soltanto per consentire all'avv. Petrolo un corretto deposito dei motivi di opposizione, il procedimento penale veniva discusso all' udienza di ieri dinanzi al gip del Tribunale di Catanzaro Dott. Mario Santoemma, il quale, nel prendere atto della rinuncia da parte dell' avv. Paolo Petrolo al deposito dei detti motivi, confermava il provvedimento di archiviazione già emesso dal Dott. Battaglia. Oltre questi, due procedimenti disciplinari archiviati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Catanzaro per manifesta infondatezza.

Le dichiarazioni del legale querelato

«Non ho mai dubitato della mia innocenza sin da quando ho appreso la notizia dell'incarico conferito ad un collega per presentare nei miei confronti le querele ed una richiesta risarcitoria in sede civile. Ho vissuto trentadue, pesanti, mesi da indagato, ben consapevole che quanto da me doverosamente dichiarato era supportato da granitiche prove documentali prodotte anche dall' ente pubblico sul proprio sito. I miei articoli giornalistici ed i post pubblicati sul social network Facebook, ancora oggi presenti, altro fine non avevano ed hanno tuttora che quello di salvaguardare la trasparenza ed il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, in questo caso l’Aterp Calabria. Chiedere chiarimenti sul perché non siano stati incassati decine e decine di milioni di euro (novanta, cento?) di canoni di locazione, portare alla luce una procedura (peraltro, già nota) di conferimento di incarico di addetto stampa (annualmente pagato circa quarantacinquemila euro circa) sicuramente lesiva del principio di concorrenza tra tutti i giornalisti iscritti all' Albo, chiedere perché il commissario straordinario abbia percepito uno stipendio pari al doppio del suo predecessore costituiva e costituisce non diffamazione ma una necessaria e, soprattutto, legittima forma di controllo della spesa pubblica. Un doveroso, costituzionalmente garantito, comportamento, quello da me tenuto, ossequioso della normativa nazionale in materia di anticorruzione la quale prevede che la trasparenza a favore del cittadino debba essere intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Parole non mie, queste
ultime, ma norme nazionali vergognosamente calpestate da chi mi ha trascinato nelle vicende penali. In conclusione, nessun intento persecutorio né, tantomeno, diffamatorio nei confronti dell’avv. Paolo Petrolo, come dallo stesso denunciato nella querela. Soltanto il desiderio da parte di un cittadino-avvocato, il sottoscritto, di dare il proprio doveroso contributo per una migliore gestione della cosa pubblica e delle risorse economiche, nel pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione. Un perfetto, corretto ed immacolato esercizio del diritto di cronaca e di critica, in omaggio all’articolo 21 della Costituzione Italiana e dell’articolo 10 della Carta Europea per i Diritti dell’Uomo. Un doveroso ringraziamento rivolgo all' avv. Vincenzo Ioppoli per avermi assistito nei giudizi».